SIAE E DIRITTO D'AUTORE
(CIO' CHE DOVRESTI SAPERE, MA CHE
FORSE NON SAI ANCORA)
OBBLIGO DEL
CONTRASSEGNO SIAE O BOLLINO SUI SUPPORTI (le leggi):
La legge sul diritto d'autore, n. 633/1941), stabilisce
(art. 181 bis) che su ogni supporto contenente programmi per
elaboratore o multimediali nonché su ogni supporto (CD,
cassette audio e video, CD Rom, DVD, USB, ecc.) contenente
suoni, voci o immagini in movimento che reca la fissazione
di opere o di parti di opere protette dalla legge sul
diritto d'autore (art. 1, primo comma, legge n.633/1941)
destinati al commercio o che vengano ceduti in uso a
qualunque titolo deve essere apposto un contrassegno. Il
compito di applicare il contrassegno, cioè di "vidimare" i
supporti è affidato alla SIAE (ente pubblico
economico a base associativa). Le modalità di rilascio
e di utilizzo del contrassegno sono regolamentate dal DPCM
23 febbraio 2009, n.31 (GU n.80 del 6 aprile 2009).
Il contrassegno olografico della SIAE è normalmente
applicato sulla confezione del supporto, in modo da essere
visibile e da non poter essere rimosso o trasferito su un
altro supporto.
In alcuni casi (indicati al comma 3 dell’art. 181 bis della
legge n. 633/1941), fermo restando l’assolvimento degli
eventuali obblighi relativi ai diritti d’autore ed ai
diritti connessi, l’apposizione del contrassegno può essere
sostituita da dichiarazione identificativa, secondo la
previsione dell’art. 6 del DPCM 23 febbraio 2009, n.31. Ciò
avviene quando si tratti di supporti contenenti programmi
per elaboratore (disciplinati dal decreto legislativo 29
dicembre 1992, n. 518) utilizzati esclusivamente mediante
elaboratore elettronico, sempre che tali programmi non
contengano suoni, voci o sequenze di immagini in movimento
tali da costituire opere fonografiche, cinematografiche o
audiovisive intere, non realizzate espressamente per il
programma per elaboratore, oppure loro brani o parti
eccedenti il cinquanta per cento dell’opera intera da cui
sono tratti, che diano luogo a concorrenza all’utilizzazione
economica delle opere medesime. Nonostante la Sentenza
della Corte di Giustizia delle Comunità Europee
(procedimento C-20/05) e di alcune Sentenze della Corte di
Cassazione (sentenze n. 13853/08, n. 13810/08, n. 13816/08,
tutte depositate in data 2 aprile 2008; e n. 21579
depositata il 29 maggio 2008) decretanti che non costituisce
reato la semplice assenza del contrassegno SIAE sui supporti
contenenti opere dell’ingegno, nel 2009 un secondo
Decreto del Consiglio dei Ministri (DPCM n.31/2009) ha
varato un ulteriore regolamento di esecuzione,
ripristinando, con efficacia retroattiva, l’obbligo
dell’apposizione dei contrassegni così come prescritto dalla
legge sul diritto d’autore (art. 171-bis comma 1 e 2, art.
171-ter comma 1, lett. d) e dal primo decreto di attuazione
n.338/2001, bollato come illegittimo dalla Corte di
Giustizia Europea.
DOCUMENTI INDISPENSABILI
PER L'ESPLETAMENTO PRATICHE SIAE PER CD, DVD E USB
1) File pdf della Visura camerale ove appaiano i nominativi
dei legali responsabili; copia del documento di identità di
uno dei legali rappresentanti (lato A e B) e copia del
tesserino codice fiscale (lato A e B).
(Nel caso di un privato, la visura ovviamente non é
richiesta)
2) Delega su carta intestata, sottoscritta dal medesimo
legale rappresentante, indirizzata all'Ufficio SIAE ove si
autorizza la ditta Aba Video - Via Botticelli, 35 - Torino
ad espletare per conto dell'azienda committente (o del
privato) le pratiche sia per l'ottenimento che per il ritiro
dei bollini SIAE.
3) Nel caso di presenza di brani musicali di sottofondo, le
licenze d'uso (obbligatorie) con indicazione dei titoli,
degli autori, degli editori, delle durate in origine dei
brani musicali utilizzati, delle durate di utilizzo degli
stessi brani musicali contenuti nel master, specificando (se
se ne e' al corrente) se i medesimi autori sono tutelati
dalla SIAE o no. Nel caso di autori non tutelati SIAE è
indispensabile una dichiarazione autografa degli autori/e
stessi/o ed una fotocopia di un loro documento di identità.
Nel caso di brani scaricati da internet, oltre alla stampa
della liberatoria, è richiesta una stampa della pagina
stessa per la verifica di eventuali limitazioni all'utilizzo
ed alla duplicazione. Nel caso di brani eseguiti da gruppi
musicali, bande, cori, orchestre, ecc... e' richiesta la
licenza sottoscritta dal direttore.
4) In assenza di brani musicali, dichiarazione autografa del
committente su carta intestata che il supporto non contiene
suoni, voci o sequenze di immagini in movimento, nè immagini
fotografiche tutelate (fotografi iscritti alla SIAE).
5) E' infine obbligatorio comunicare se il supporto/i verrà
distribuito in omaggio, oppure verrà posto in vendita. Nel
caso di vendita occorrera' specificare l'importo (iva
compresa) a cui verrà venduto.
ALTRI PAESI HANNO ADOTTATO
IL BOLLINO ADESIVO?
- Sì, un adesivo simile al nostro bollino SIAE, concesso
dietro corrispettivo da pagarsi ad istituzioni nazionali
analoghe, viene imposto in Gracia, in Romania ed in
Portogallo.
A COSA VADO INCONTRO SE
NON APPLICO IL BOLLINO SIAE?
- Utilizzare e distribuire supporti privi del contrassegno o
dotati di contrassegno contraffatto o alterato è un reato
penale punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e ad
una ammenda da 2.582,00 a 15.493,00 euro se il fatto è
commesso per uso non personale. La pena è diminuita se il
fatto è di particolare tenuità.
DEVO APPLICARE IL
BOLLINO ANCHE QUANDO I SUPPORTI SONO OMAGGIO, DESTINATI AD
USO INTERNO AZIENDALE O NO PROFIT?
- Sì, il bollino va sempre applicato. Esistono infatti due
tipi di bollini: quelli per copie destinate alla vendita e
quelli per le copie omaggio. Si è esoneratii
dall'applicazione del bollino escluisvamente nel caso di
supporti che contengano solo software senza altri contenuti,
sui CD e DVD vergini e sui supporti destinati all'estero.
SONO IN REGOLA CON I
DIRITTI D'AUTORE SE PAGO I BOLLINI SIAE?
- No. Prima è indispensabile assolvere ai diritti di
sincronizzazione (editoriali e master) e a quelli quelli di
duplicazione (diritti di riproduzione). Sincronizzare
significa unire la musica alle immagini e se ne ottiene
il diritto richiedendo una licenza d’uso autografa
(editoriale e/o discografica) all'autore, all'editore o
comunque a chi ne detiene i diritti. Il diritto di
riproduzione si ottiene richiedendo ai medesimi dententori
dei diritti una licenza per poter effettuare la
moltiplicazione in un cenrto numero di copie. Per praticità,
in genere, si cerca di ottenere una sola licenza che
autorizzi antrambe le cose.
DEVO
APPLICARE IL BOLLINO ANCHE NEL CASO SIANO ESCLUSIVAMENTE
PRESENTI MUSICHE COMPOSTE DA ME, O ROYALTY FREE O CON
LICENZA CREATIVE COMMONS?
- Sì, il bollino va sempre applicato. Nel caso di brani
musicali composti ed eseguiti da un autore non tutelato
dalla SIAE, oppure di musiche royalty free, o di licenze
Creative Commons nelle quali il titolare dei diritti
d'autore dichiara che la riproduzione, diffusione e
circolazione della propria opera è esplicitamente permessa
(eventualmente anche per scopi commerciali), si dovrà pagare
soltanto il costo del bollino (€ 0,0181 per distribuzione
omaggio e € 0.031 per vendita).
E' VERO CHE, PER UNO SPOT
PUBBLICITARIO, POSSO USARE QUALSIASI MUSICA SENZA PAGARE I
DIRITTI?
Assolutamente no. Si tratta di un utilizzo commerciale, non
consentito senza una precisa liberatoria. Non è vero che con
il mio messaggio faccio già pubblicità al brano stesso. E'
vero esattamente il contrario. Utilizzando una musica come
sottofondo al messaggio pubblicitario fornisco allo stesso
un plus valore rendendolo più incisivo, accattivante e
persuasivo.
LA MUSICA CLASSICA E'
LIBERA DA DIRITTI E PERCIO' POSSO UTILIZZARLA LIBERAMENTE?
- No. Una cosa è la musica classica ed un altro è il
pubblico dominio (quando l'autore è morto da più di 70
anni). Ad esempio Prokofiev (morto nel 1953) o Stravinskij
(morto nel 1971) sono ancora tutelati. Tuttavia, anche nel
caso che un autore sia di pubblico dominio (ad esempio Bach,
Mozart o Chopin) non si può utilizzare una registrazione o
un disco contenente l'esecuzione di una loro opera. Anche al
direttore d'orchestra, agli esecutori e/o all'editore devono
essere corrisposti compensi per quelli che vengono
comunemente definiti "diritti connessi o diritti di master".
Diverso è se si scrittura un'orchestra per proprio conto, o
si eseguono personalmente i brani di musica classica. In
questo secondo caso potranno liberamente essere utilizzate
le musiche di pubblico dominio senza dover pagare diritti
d'autore. Lo stesso vale per alcuni brani di musica
popolare, tradizionale o folkloristica.
E' VERO CHE POSSO
UTILIZZARE LIBERAMENTE MENO DI QUATTRO O OTTO BATTUTE
MUSICALI?
- No e poi no. Si tratta di una diceria dura a morire, ma
priva di ogni fondamento. Non esistono limiti di note o
battute per quanto riguarda il plagio o l'utilizzo
commerciale. Occorre una precisa liberatoria da parte di chi
è titolare del diritto d'autore anche per una, due o tre
battute.
E' VERO CHE, SE ACQUISTO
REGOLARMENTE UN CD, POSSO UTILIZZARNE LE TRACCE COME
SOTTOFONDO PER SCOPI AZIENDALI O NO PROFIT?
- Proprio no. Chi acquista un CD ha esclusivamente il
diritto di ascoltarne i brani in privato e di effettuarne
una copia ad uso strettamente personale su un proprio
supporto digitale purché sia stato pagato "l'equo compenso
per copia privata".
COS'E' L'EQUO COMPENSO PER
COPIA PRIVATA E CHI LO PAGA?
- L'Equo Compenso per Copia Privata è il diritto che un
consumatore ha di copiare un contenuto legittimamente
acquistato su altri dispositivi di sua proprietà (ad esempio
da un CD ad una chiavetta USB). I contenuti copiati non
possono essere ceduti a terzi a nessun titolo. L'Equo
Compenso viene versato alla SIAE da importatori o produttori
di CD, DVD e USB vergini, di hard disk, telefoni cellulari,
apparecchiature di registrazione e dispositivi dotati di
memoria di massa in genere. In molti casi (se non in tutti)
l'equo compenso per copia privata, alla fine della catena
commerciale, viene purtroppo ribaltato sull'utente finale.
POSSO DUPLICARE SU CD, DVD
E USB PER CUI E' STATO PAGATO L'EQUO COMPENSO PER COPIA
PRIVATA?
- No, perché l'Equo Compenso per Copia Privata è il diritto
che un consumatore ha di copiare un contenuto legittimamente
acquistato su altri dispositivi di sua proprietà. I
contenuti copiati non possono essere ceduti a terzi a nessun
titolo. Di conseguenza il pagamento dell'Equo Compenso non
autorizza in nessun modo la duplicazione se non per se
stessi.